Descrizione
Si pena poco a dire: al magistrato il giudizio, l’azione al ministro; ma il distinguere le sentenze delegate ai magistrati dagli atti amministrativi attribuiti ai ministri, il segnare i limiti nei quali le due Autorità, amministrativa e giudiziaria, svolgono la loro indipendenza, senza urti, non è riuscito così piano quanto il distinguere la legge o la funzione del legislatore dalla sentenza, o dalla funzione del giudice, come anche del ministro». Ed è del pari noto che «perché non si possa abusare del potere, bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere freni il potere». Si tratta di parole antiche ma che, pronunciate oggi, risuonano senza tempo a riprova di quanto il rischio di un eccesso si annidi nel sistema stesso dell’attribuzione del potere. Il tema, «tra i più tormentati e controversi del diritto processuale amministrativo» e oggetto da sempre di «lunghe discussioni dottrinali» – se ne occupò anche il celebre studio elaborato nel 1929 dai presidenti D’Amelio e Santi Romano – sottende il problema del rapporto tra giurisdizioni che da sempre affatica gli interpreti, divisi tra sostenitori di una giurisdizione unica e fautori di una giurisdizione pluralista. Tale dibattito ha rappresentato il substrato culturale che ha dato vita all’art. 111 Cost.
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